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GIUDIZIO ABBREVIATO. Normativa e limitazioni L'Avvocato risponde 

GIUDIZIO ABBREVIATO. Normativa e limitazioni

Nella cronaca del nostro giornale, ha trovato spazio la notizia riguardante la decisione, da parte del Gup del Tribunale di Salerno, di dichiarare inammissibile la richiesta di rito abbreviato avanzata dai difensori di tre fratelli ebolitani, accusati di aver ucciso un artigiano del posto, tendendogli un vero e proprio agguato.
I fatti risalgono a circa un anno fa e non è nostra intenzione entrare nel merito specifico, aspettando lo svolgimento del procedimento penale: come sempre però prendiamo spunto dalla cronaca per approfondire i dettami della nostra normativa: in questo caso in riferimento al “rito abbreviato”, ai suoi limiti ed alla sua natura.
I dettami riferiti a tale procedura sono indicati dall’art. 438 e seguenti del Codice Procedura Penale che lo fanno diventare, insieme al patteggiamento, uno dei termini spesso sentiti in riferimento a reati penali, ma di cui forse non tutti conoscono la natura e le regole.
Il rito abbreviato è un procedimento speciale che, quindi, non segue il normale iter ordinario, con rinuncia alle garanzie per l’imputato date dal dibattimento.
Ovviamente la ratio è quella di snellire il corso naturale del processo, per diminuire il numero di procedimenti pendenti.
Con la scelta del giudizio abbreviato, in buona sostanza, si opta per una decisione del giudice basata solo sugli atti allo stato disponibili.
Non c’è dunque possibilità di presentare prove a discolpa, ma si procederà solo in base all’indagine effettuata dal PM, con rinunzia al contraddittorio.
La minore garanzia processuale è però bilanciata da uno sconto di un terzo sulla pena eventualmente applicata.
Le attuali disposizioni non prevedono più che la richiesta dell’imputato venga subordinata al consenso del PM.
A differenza del patteggiamento, la sentenza emanata con questo tipo di rito può essere appellata: con le limitazioni che il PM non può impugnare sentenze di condanna e l’imputato quelle di proscioglimento.
La legge 33/2019 ha introdotto una variazione all’art. 438 Codice Procedura Penale, stabilendo che il giudizio abbreviato non può essere ammesso per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 266/2020, ha rigettato la questione di legittimità sollevata in merito.
Il Legislatore ha valuto quindi assicurare, per i reati più gravi, lo svolgimento di un processo pubblico di fronte alla Corte d’Assise, anziche al cospetto di un giudice monocratico: con la possibilità che anche le vittime vengano ascoltate.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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